In data 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs n.116/2020, che modifica il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente); lo stesso prevede con misure con obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed alcune che entreranno in vigore in seguito all’emanazione di Decreti attuativi.
Di seguito le principali novità introdotte:
- Per il registro di carico e scarico dei rifiuti, si precisa che l’obbligo di tenuta rimane invariato fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l’art. 188-bis (Registro Elettronico Nazionale, REN);
- Vengono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti;
- Viene modificato il periodo obbligatorio di conservazione di registri di carico/scarico e formulari, che passa da cinque a tre anni;
- Viene specificato inoltre che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero);
- Viene precisato che il trasportatore dei rifiuti può trasmettere la quarta copia del formulario al produttore mediante invio per PEC, assicurando la conservazione del documento originale o provvedendo, successivamente, all’invio dello stesso al produttore;
- Viene introdotta, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei formulari attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Rimane in vigore la classica modalità di vidimazione del formulario presso l’Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio;
- Viene chiarito che per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, gli stessi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario, venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto. Si ricorda che il trasporto di tali rifiuti comporta sempre l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. La medesima disposizione vale anche per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione.
- Viene prevista l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto, che dovranno essere approvate dal Ministero dell’Ambiente;
- Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12, al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato (entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore). Per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, il produttore dovrà ricevere dall’impianto di destino un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione dovrà contenere i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
- A partite dal 1° gennaio 2021 varierà la disciplina dei rifiuti assimilati agli urbani, secondo specifiche categorie di produttori e rifiuti, elencati negli allegati al Decreto.
Nei prossimi mesi è prevista l’emanazione di diversi decreti attuativi, sarà nostra cura informarvi in merito alle novità introdotte dagli stessi.