Il 27 settembre 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 119/2020 (pubblicato su G.U. n. 227 del 12.09.2020) che modifica il D.lgs. 209/2003 sui veicoli fuori uso (M1 e N1), in attuazione della direttiva (UE) 2018/849.
Nel caso in cui il cliente intenda acquistare un veicolo (nuovo o usato), può consegnare il veicolo destinato alla demolizione al concessionario, che ha la facoltà di accettarne la consegna rilasciando il certificato di rottamazione. In caso di accettazione, il concessionario dovrà consegnare il veicolo fuori uso ad un centro di raccolta convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli.
Il veicolo destinato alla demolizione dovrà essere gestito all’interno del deposito temporaneo dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), D. lgs. 152/2006. Si ricorda che il deposito temporaneo è consentito esclusivamente all’interno dell’area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti quindi all’interno del perimetro aziendale del concessionario. I veicoli fuori uso vanno collocati in luoghi ben identificati, opportunamente delimitati, accessibili solo alle persone autorizzate e protetti in modo da evitare la contaminazione dell’ambiente circostante. Può effettuarsi anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e le cui componenti destinate alla successiva messa in sicurezza risultino integre. Il deposito temporaneo è inoltre vincolato al successivo invio dei veicoli fuori uso presso il centro di demolizione autorizzato e comunque non può superare i 30 giorni.
Si ricorda inoltre che il veicolo fuori uso deve essere consegnato al centro di demolizione autorizzato integro e/o nelle medesime condizioni originarie in cui è stato lasciato dal proprietario. Nel caso in cui vi siano parti mancanti, la condizione dovrà risultare sul certificato di rottamazione sottoscritto dal proprietario consegnatario.
Infine, al comma 10 dell’art. 5, viene istituzione il Registro unico telematico dei veicoli fuori uso presso il Ministero dei Trasporti, nel quale dovranno operare i titolari dei centri di raccolta, concessionari e gestori delle case costruttrici. Il registro dovrà essere tenuto in conformità alle disposizioni da adottare con successivo Decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni previste all’articolo 264 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, quindi resta in vigore la compilazione del registro di carico e scarico dei veicoli da avviare alla demolizione.