Il Ministero della Transizione Ecologica, in data 12 aprile 2021, ha divulgato la Circolare n.35259 al fine di chiarire alcune problematiche connesse all’applicazione della TARI emerse in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs.116/2020. In particolare, il Ministero chiarisce che per le attività industriali:
- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione della tassa sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse continueranno a essere tassate.
Per le sole attività industriali, il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti provvederà al ricalcolo delle superfici, anche contattando l’Azienda per richiedere la necessaria documentazione (es. planimetria con indicazione delle destinazioni d’uso e delle metrature).
In merito ai rifiuti urbani (es. imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, frazione organica, frazione indifferenziata, etc.), tutte le attività che ne producono (compresi uffici, negozi, etc.) potranno decidere se:
- continuare ad avvalersi del servizio pubblico di raccolta, in questo caso l’Azienda non dovrà fare alcuna comunicazione. Per gli eventuali rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero/riciclo. L’Azienda potrà richiedere annualmente la riduzione della parte variabile della tariffa;
- non avvalersi più del servizio pubblico di raccolta, comunicando la propria scelta al Comune e al Gestore del servizio di raccolta rifiuti, ogni anno, entro il 31 maggio. Si evidenzia che tale scelta sarà valida per tutti i rifiuti urbani prodotti (verranno ritirati i bidoni e i cassonetti della raccolta differenziata), avrà una durata di cinque anni e determinerà il pagamento della sola quota fissa della TARI (calcolata in base alla tipologia di attività e alla superficie tassabile).