AGGIORNAMENTI D.LGS 81/08 – Provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa

Il 21/12/2021 è entrata in vigore la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146), contenente importanti modifiche in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Di seguito troverete quelle riguardanti la vigilanza e l’addestramento.

 

VIGILANZA (art. 13 DLgs 81/08)

Le competenze di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro sono state estese all’Ispettorato nazionale del lavoro, che si affiancherà nelle attività già svolte su questi temi dal personale delle Aziende Sanitarie Locali.

 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA (art. 14 DLgs 81/08)

É prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti, nel caso in cui vengano accertate le seguenti gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro:

  • MANCATA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI;
  • MANCATA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE;
  • MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE;
  • MANCATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI;
  • MANCATA ELABORAZIONE POS;
  • MANCATA FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTI CADUTA;
  • MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO;
  • MANCANZA DI ARMATURE DI SOSTEGNO;
  • LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE SENZA MISURE DI PROTEZIONE;
  • PRESENZA DI CONDUTTORI IN TENSIONE NUDI SENZA PROTEZIONI IDONEE;
  • MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI;
  • OMESSA VIGILANZA SU RIMOZIONE O MODIFICA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO;
  • MANCATA NOTIFICA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI CON IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO.

Per poter riprendere l’attività produttiva sarà necessario, non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile, l’importo sarà raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa avrà già avuto un provvedimento di sospensione.

 

ADDESTRAMENTO (art. 37 DLgs 81/08)

L’addestramento consiste nella prova pratica nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento devono essere effettuati da persona esperta e sul luogo di lavoro e devono essere tracciati in apposito registro.