Il D.lgs. 30 luglio 2020, n. 102, entrato in vigore il 28 agosto 2020 ha previsto nuovi adempimenti per i gestori degli stabilimenti autorizzati alle emissioni in atmosfera ex art.269 D.lgs.152/2006 (autorizzazione emissioni ordinaria) e comprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
In particolare, al comma 7-bis, si stabilisce che:
- devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
- dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse;
- ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui sono utilizzate le sostanze di cui sopra e da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
- nel caso di stabilimenti già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, la relazione prevista è inviata all’autorità competente entro il 28 agosto 2021;
- ai fini dell’adeguamento alla prescrizione, i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8;
- la sanzione prevista per la mancata presentazione della relazione è di natura amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro.
Inoltre, la Regione Lombardia ha emanato con D.g.r. 7 giugno 2021 – n. XI/4837, le linee guida per la predisposizione della relazione in oggetto.
S3 Srl sta già valutando, in base ai dati in possesso, la necessità di presentazione della suddetta relazione per i clienti con contratto di assistenza in essere. Sarà pertanto nostra cura contattarVi nelle prossime settimane.