In data 2 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 dicembre 2019, n.163, recante disposizioni in merito alla disciplina sanzionatoria per violazione degli obblighi di cui al Regolamento UE n.517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. In particolare, per quanto riguarda i detentori di impianti contenenti f-gas, si segnala che:
- l’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro;
- l’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro;
- l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento UE n.517/2014, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro;
- l’operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria fisso, di pompe di calore fisse, di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso di certificato nell’attività di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.