Nuove modalità di gestione dei RAEE

I RAEE sono definiti come “Le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene”. Essi si distinguono dagli altri rifiuti per la presenza del simbolo del cassonetto barrato e si suddividono in due categorie: domestici e professionali.

 

La Legge n.166 del 14 novembre 2024 ha previsto disposizioni semplificate per la gestione dei RAEE, rivolte ai distributori di AEE, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica (CAT) di AEE in quanto soggetti che, nello svolgimento della propria attività, ritirano i RAEE. In particolare:

  • non è più prevista l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in cat. 3/bis (le autorizzazioni già rilasciate sono state annullate d’ufficio);
  • il deposito preliminare di RAEE non necessita di autorizzazione, nel rispetto dei tempi e quantitativi previsti, ossia, alternativamente:
    • avvio al centro di raccolta o all’impianto di smaltimento ogni 3 mesi;
    • avvio al centro di raccolta o all’impianto di smaltimento quando il quantitativo raggiunge 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti;
    • il deposito, anche se inferiore a 3.500 kg, non può essere effettuato per un periodo superiore a 1 anno.
  • il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 non è accompagnato da formulario, ma dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione. Il DDT dovrà avere le seguenti caratteristiche:
    • essere redatto almeno in triplice copia, una per ogni soggetto presente sul DDT (mittente/ trasportatore/destinatario);
    • essere conservato per almeno 3 anni;
    • essere preferibilmente compilato un DDT per ciascun raggruppamento RAEE oggetto del trasporto. Non è esclusa la possibilità di indicare comunque nello stesso DDT più raggruppamenti o categorie (nel caso di coincidenza di mittente, destinatario e trasportatore);
    • preferibilmente contenere anche l’indicazione del numero di iscrizione del distributore, installatore o CAT al portale del CdC RAEE;
    • deve preferibilmente contenere la targa del mezzo utilizzato per il trasporto.
  • per la gestione semplificata non sussiste l’obbligo di registro carico/scarico, MUD, RENTRI (da valutare caso per caso).

 

Per poter gestire in modalità semplificata i RAEE ritirati, i distributori, installatori e CAT devono comunicare al Centro di Coordinamento RAEE (CdC) i propri luoghi per il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE. La comunicazione avverrà mediante registrazione di questi luoghi sul portale del CdC RAEE, indicando la categoria di Servizio D6.

Per i trasportatori di RAEE, al contrario, non vi è alcun obbligo di registrazione al portale del CdC RAEE. Tuttavia, per garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti, e in continuità rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, il Centro di Coordinamento offre la possibilità di iscrizione al proprio portale anche ai trasportatori dei RAEE gestiti in modalità semplificata (categoria H1).

 

Nel caso dei manutentori e installatori, che svolgono attività all’interno di aziende private, prima di procedere alla gestione semplificata del RAEE, è sempre consigliabile effettuare una valutazione specifica.

 

Il personale di S3 rimane a vostra disposizione per specifiche valutazioni e/o supporto tecnico.